{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-115_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19033&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "54b384285f18791851fa886307fde420"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:00", "Checksum": "a96303a938309a79a53f7112c72f3493", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.4\nIl valore di stima dell'abitazione occupata dai ricorrenti risale al 1979. Correttamente, quindi, l'UT per tener conto della vetustà delle stime ha applicato il parametro del 7,25%. Il valore locativo che ne risulta, calcolato sui soli fabbricati, è di fr. 9090.--, pari a fr. 757,50 al mese. Non si può certo ragionevolmente sostenere che, per un'abitazione come quella occupata dai ricorrenti, un canone di locazione di ca. fr. 760.-- mensili non sia reperibile sul mercato per un’abitazione condominiale del tipo di quella di proprietà dei ricorrenti e che quindi si imponga una valutazione individualizzata. Il valore locativo determinato secondo i parametri, e non attraverso una valutazione individualizzata dell'immobile, appare del tutto sostenibile, se si considerano i canoni di locazioni usuali, ma anche alla luce del confronto proposto dai ricorrenti medesimi con l'appartamento affittato a terzi, senza che metta conto verificare nel dettaglio il maggiore o minor pregio (posizione, rifiniture, ecc.) dell'appartamento padronale.\nSu questo punto il ricorso va dunque indiscutibilmente respinto.\n4. Deduzione per spese di gestione, amministrazione e manutenzione\n4.1.\nLa legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti, ad esclusione di quelli versati 'una tantum' (art. 30 cpv. 1 LT).\n4.2.\nSono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD, n. 161, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).\n4.3.\nQuanto alle spese per il giardino, istruzioni in merito possono trovarsi sia nella giurisprudenza della Camera sia nella circolare n. __________/__________ del 15 gennaio 1985 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, in particolare l'allegato n. 1; Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 375). In linea di principio esse non vengono ammesse in caso di uso in proprio dell’immobile (cfr. CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59 s.). Esse appaiono piuttosto delle spese che ogni contribuente è tenuto a sopportare, se non le esegue in proprio al pari delle altre spese, non deducibili, per il mantenimento suo e della sua famiglia (art. 23 DIFD, art. 32 cpv. 1 lett. a LT), quali quelle per il personale domestico o quelle per la custodia dei figli (RDAF 1989 pag. 425; RF1994 pag. 45; CDT n. 86/94 del 25 maggio 1994 in re P.R.).\nSi aggiunga ancora che, di regola, il valore locativo - che costituisce la base del reddito imponibile del ricorrente - è stato calcolato sulla base del solo valore di stima della casa, senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato aberrante (cfr. anche CDT n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.).\n4.4\nPer quanto precede, il ricorso non può essere accolto nella misura in cui i ricorrenti chiedono la deduzione delle spese per la manutenzione del giardino.\nPuò invece esserlo nella misura in cui essi chiedono la deduzione delle spese di manutenzione (revisione) della piscina pagate a ditte specializzate (Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 374), anche in considerazione del fatto che il valore della piscina è compreso nel valore di stima ufficiale dei fabbricati, dal quale è stato ricostruito, secondo i parametri schematici, il valore locativo.\nAlla deduzione di fr. 3'537.-- in media annua ammessa dall' Ufficio di tassazione deve quindi essere aggiunto un ulteriore importo di fr. 768.-- in media annua, per una deduzione complessiva di fr. 4'305.--.\n5. Deduzione per pasti fuori casa\n5.1\nL’ Ufficio di tassazione ha concesso ad __________ __________ __________ la deduzione per le spese di trasferta necessarie per recarsi il mattino sul luogo di lavoro e per rientrare la sera al domicilio di __________ in ragione di fr. 1’860.-- in media annua. Ha inoltre concesso la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo di mezzogiorno in ragione di fr. 1’200.-- in media annua e non di fr. 2’400.--, poiché il ricorrente può beneficaire di un pasto a prezzo ridotto usufruendo della mensa aziendale.\n__________ de __________ chiede invece con il presente ricorso che gli venga concessa la deduzione completa di fr. 2’400.--, asserendo di non poter beneficiare della mensa aziendale soffrendo da anni di gastrite cronica.\n"}