{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-115_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19033&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "54b384285f18791851fa886307fde420"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:00", "Checksum": "a96303a938309a79a53f7112c72f3493", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 16 giugno 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 96/95)\n|\npresentato da: |\n__________ __________ __________, arch. __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione ha esposto ad __________ __________ __________, architetto alle dipendenze della __________ __________ __________ e a sua moglie __________, oltre al reddito del lavoro di fr. 99'561.-- di media annua, un valore locativo per l'uso della propria abitazione di fr. 9'090.--, pari al 7,25% del valore ufficiale di stima.\nHa inoltre ammesso deduzioni per spese di amministrazione e manutenzione per fr. 3'575.-- e ha concesso deduzioni per spese di trasporto nella misura di fr. 1'860.-- di media annua, per doppia economia domestica per fr. 1'200.-- in considerazione che __________ __________ __________ può usufruire della mensa aziendale; ha invece negato la deduzione per figli agli studi avendo il figlio frequentato unicamente un corso di inglese per una durata di poco meno di sei mesi, come pure la deduzione per figli a carico, poiché il figlio sarebbe da considerare al 1° gennaio 1993 persona senza attività lucrativa, avendo terminato gli studi nel 1992 (cfr. decisione su reclamo del 29 maggio 1995).\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________ __________ contestano la determinazione del valore locativo, l'importo della deduzione per spese di gestione e manutezione, la deduzione soltanto parziale per pasti fuori casa, come pure la mancata deduzione per figli a carico e per figli agli studi. Degli argomenti ricorsuali si dirà in seguito, per quanto necessario.\n3. Valore locativo\n3.1\nGiusta l'art. 20 lett. b LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo.\n3.2\nIl Tribunale federale ha precisato che, specie per appartamenti e ville signorili, il valore locativo deve corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; __________, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98). Che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80), e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.). Ne viene, anche per questo tipo di abitazioni, che il valore locativo non corrisponde necessariamente alla rimunerazione, al tasso normale, del capitale investito.\n3.3\nSecondo la circolare del 24 marzo 1987 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC) il valore locativo di abitazioni unifamiliari corrisponde, di massima, al tasso del 5% del valore di stima dell'immobile, se entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1981, rispettivamente a quello del 6,5% se la stima risale a tale data o ad una precedente. Il citato termine di riferimento viene periodicamente adeguato per tener conto dell'invecchiamento dei valori di stima: nel periodo fiscale 1993/94 si applica il tasso del 6,5% ai valori di stima anteriori al 1° gennaio 1989 e del 7,25% a quelli anteriori al 1° gennaio 1984.\nLa suddetta circolare va esaminata sotto il profilo della parità di trattamento, qualora la sua applicazione schematica dovesse favorire determinati contribuenti, in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato. Il tema è, in sostanza, quello dell'uguaglianza nell'illegalità (cfr. ASA 54 p. 82 ss., in particolare p. 86; Auer, L'égalité dans l'illégalité, in ZBl 79 p. 281 ss.). Questa Camera ha già avuto modo di osservare (cfr. CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B. e CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.) che, in linea di principio, l'uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici.\nSi dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.\n"}