4c, e giurisprudenza citata). 5.1.4. Certo, si potrebbe obiettare che una simile concezione delle partecipazioni alle collettività in questione privilegia il punto di vista civilistico, a scapito della realtà economica, che non permette invece di distinguere in modo tanto radicale tra le partecipazioni dei soci di società di persone e di società di capitali. La differenza fra la posizione dell'azionista e quella del socio di una collettività di persone non è tuttavia rappresentata dalla mera circostanza che la società di persone non ha personalità giuridica come la società anonima.