il socio che non ha contribuito alla realizzazione di uno scopo lucrativo comune se non con un conferimento patrimoniale deve accettare che l'attività svolta dal socio gerente per conto degli altri soci gli sia imputata come attività lucrativa propria (DTF 105 V 4; RCC 1979 p. 422, 1985 p. 539, 184 p. 234). Con riferimento al socio passivo, che non collabora con alcuna forma di attività personale, il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato che, per stabilire se vi sia obbligo di pagare contributi, il solo elemento decisivo è che il socio partecipi alla società assumendo un rischio personale.