Ai fini del calcolo dei contributi AVS, infatti, sono considerati redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente anche le partecipazioni agli utili spettanti ai membri di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone, senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo (art. 17 lett. c OAVS). A tale proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'obbligo di pagare contributi non è subordinato alla condizione che il socio effettui personalmente un lavoro, bastando invece che la società in quanto tale persegua un fine di lucro;