Ciò accade anche nel caso in cui, p. es., solo un singolo socio abbia esercitato un'attività lucrativa professionale. Il socio che ha partecipato al perseguimento dello scopo lucrativo comune solo mediante il conferimento di sostanza deve accettare allora che gli sforzi intrapresi dallo specialista che ha guidato gli affari per conto di tutti i soci siano considerati come un'attività lucrativa propria. In virtù degli articoli 21 e 22 DIFD, dunque, l'utile netto complessivo conseguito dalla società mediante attività lucrativa è reddito imponibile (ASA 40 p. 346 ss., in particolare consid. 2). 5.1.3.