a DIFD, se provengono da un'attività lucrativa esercitata dalla collettività di persone. In un tale caso, si deve accertare il reddito imponibile secondo gli articoli 21 e 22 DIFD, sul piano della società, ed attribuire quindi il risultato ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In una simile evenienza, è del tutto irrilevante che ogni socio abbia personalmente esercitato una effettiva attività finalizzata ad un guadagno, per conto della collettività. È invece sufficiente che vi sia una simile attività sul piano della collettività. Ciò accade anche nel caso in cui, p. es., solo un singolo socio abbia esercitato un'attività lucrativa professionale.