Accade infatti che più persone formino una società semplice non per conseguire in comune un reddito da attività lucrativa (art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD), bensì semplicemente per l'amministrazione comune del loro patrimonio privato o di determinante parti di tale patrimonio (p. es. immobili). Se, dunque, la società si limita a perseguire tale scopo, allora gli utili che essa consegue alienando parti del patrimonio non rappresentano reddito imponibile. Simili utili della società sono per contro imponibili ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD, se provengono da un'attività lucrativa esercitata dalla collettività di persone.