In una successiva sentenza del 1970, l'Alta Corte ha corretto tale affermazione, facendo notare che in realtà l'art. 18 cpv. 2 DIFD non risponde alla domanda che cosa sia imponibile, ma solo alla domanda chi sia contribuente, laddove dispone che il reddito di tali collettività deve essere aggiunto al rimanente reddito dei soci, in base alla loro quota di partecipazione al reddito della società. Alla domanda se vi sia reddito imponibile delle collettività di persone può darsi risposta solo ricorrendo agli articoli 21 e 22 DIFD. Accade infatti che più persone formino una società semplice non per conseguire in comune un reddito da attività lucrativa (art. 21 cpv.