In una decisione del 1966, il Tribunale federale aveva affermato che l'art. 18 cpv. 2 DIFD ha per oggetto il reddito della collettività di persone, cioè risponde alla domanda se determinati redditi costituiscano o meno redditi imponibili, senza che si debba più interrogarsi se gli stessi rappresentino per i soci dei redditi ai sensi dell'art. 21 DIFD (ASA 36 p. 280 ss.). In una successiva sentenza del 1970, l'Alta Corte ha corretto tale affermazione, facendo notare che in realtà l'art. 18 cpv.