1 LT stabilisce che le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le società semplici, come pure le unioni di persone o di beni senza personalità giuridica non soggiacciono all'imposizione in quanto tali. Il loro reddito e la loro sostanza viene aggiunta agli elementi imponibili dei singoli soci; un'analoga norma è prevista, per l'imposta federale diretta, all'art. 18 cpv. 2 DIFD. In una decisione del 1966, il Tribunale federale aveva affermato che l'art. 18 cpv.