L'onorario stabilito contrattualmente per il lavoro d'un socio è considerato come un debito sociale nella determinazione degli utili e delle perdite (art. 558 cpv. 3 CO). In difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte uguale nei guadagni e nelle perdite, senza riguardo alla specie e all'ammontare della sua quota (art. 533 cpv. 1 CO). 5.1.2. Dal profilo del diritto fiscale, l'art. 11 cpv. 1 LT stabilisce che le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le società semplici, come pure le unioni di persone o di beni senza personalità giuridica non soggiacciono all'imposizione in quanto tali.