I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio (art. 552 cpv. 2 CO). I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di società (art. 557 cpv. 1 CO). In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società semplice, salvo le modificazioni risultanti dalle disposizioni speciali per le società in nome collettivo (art. 557 cpv. 2 CO). In particolare, la legge stabilisce che per ogni esercizio annuale e in conformità sia del conto dei profitti e delle perdite sia del bilancio saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio (art. 558 cpv.