Il reddito che egli conseguiva fintantoché partecipava alla collettiva era, infatti, reddito da attività lucrativa e non già reddito da partecipazioni o reddito della sostanza, indipendentemente dall'attività personalmente prestata. 5.1.1. La società in nome collettivo è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale (art. 552 cpv. 1 CO). I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio (art. 552 cpv.