5.1. L'argomento dell'autorità fiscale, secondo cui, non avendo esercitato personalmente alcuna attività per la società in nome collettivo, il ricorrente non avrebbe cessato l'attività nel momento in cui ha cessato di esserne socio, non è condivisibile. Il reddito che egli conseguiva fintantoché partecipava alla collettiva era, infatti, reddito da attività lucrativa e non già reddito da partecipazioni o reddito della sostanza, indipendentemente dall'attività personalmente prestata.