4.2. La sentenza del 1984 ha pertanto espressamente dichiarato che la giurisprudenza stabilita con la decisione precedente doveva essere modificata. Il Tribunale federale ha allora indicato che, per decidere se l'inizio o la cessazione di una o più attività accessorie costituisca un motivo di intermedia, non bisogna prendere in considerazione la singola fonte di reddito, bensì la situazione professionale del contribuente ed i redditi che ne scaturiscono nella loro globalità. L'art. 21 DIFD propone infatti una nozione di reddito che si fonda sulla teoria dell'incremento globale del patrimonio netto, con computo sul passato (“Vergangenheitsbemessung”);