{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-114_1996-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19032&nX40_KEY=4933400&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b19619afff3eed3ea1b1a0a67a8b8c08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:02:56", "Checksum": "dd1f91e1a197664cdb6574ff9e633dc9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA tale proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'obbligo di pagare contributi non è subordinato alla condizione che il socio effettui personalmente un lavoro, bastando invece che la società in quanto tale persegua un fine di lucro; il socio che non ha contribuito alla realizzazione di uno scopo lucrativo comune se non con un conferimento patrimoniale deve accettare che l'attività svolta dal socio gerente per conto degli altri soci gli sia imputata come attività lucrativa propria (DTF 105 V 4; RCC 1979 p. 422, 1985 p. 539, 184 p. 234). Con riferimento al socio passivo, che non collabora con alcuna forma di attività personale, il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato che, per stabilire se vi sia obbligo di pagare contributi, il solo elemento decisivo è che il socio partecipi alla società assumendo un rischio personale. È il rischio personale infatti il criterio decisivo che permette di distinguere fra reddito dell'attività lucrativa e reddito della sostanza. Pertanto, il TFA considera anche le partecipazioni spettanti ai soci “taciti” come un reddito proveniente da attività lucrativa indipendente, sebbene tali soci non si assumano alcuna responsabilità agli occhi dei terzi e non corrano alcun rischio in tal senso, ma si assumano solo una partecipazione interna alle perdite: è qui che si situa, fra l'altro, la differenza rispetto alla società anonima ed all'azionista (RCC 1986 p. 483 ss., consid. 4c, e giurisprudenza citata).\n5.1.4.\nCerto, si potrebbe obiettare che una simile concezione delle partecipazioni alle collettività in questione privilegia il punto di vista civilistico, a scapito della realtà economica, che non permette invece di distinguere in modo tanto radicale tra le partecipazioni dei soci di società di persone e di società di capitali.\nLa differenza fra la posizione dell'azionista e quella del socio di una collettività di persone non è tuttavia rappresentata dalla mera circostanza che la società di persone non ha personalità giuridica come la società anonima. Come ha rilevato il TFA, i rapporti tra società di persone e socio sono comunque molto più stretti di quelli che intercorrono tra società anonima e azionista (DTF 105 V 8, consid. 2b). Si pensi, in particolare, alla responsabilità per i debiti sociali: nel caso delle società di persone, essa non è limitata al patrimonio sociale, ma il creditore della società può farsi pagare sussidiariamente con il patrimonio personale dei soci; nel caso delle società di capitali, per contro, il solo obbligo finanziario a carico dell'azionista è quello di versare la quota di capitale stabilita, senza che vi sia alcuna ulteriore responsabilità personale per debiti sociali. Nelle società di persone, inoltre, i soci devono contribuire nella misura richiesta dallo scopo sociale perseguito (Meyer-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, VI ediz., Berna 1989, p. 58 ss.). Il rilievo particolare della relazione tra persona e società si manifesta anche sul piano dei diritti dei soci: i diritti del socio di una società di persone, a differenza di quelli dell'azionista, non sono commisurati alla misura della partecipazione al capitale sociale (Meyer-Hayoz/Forstmoser, op. cit., p. 61 s.).\nSi tenga presente, d'altronde, che, proprio in tema di tassazione intermedia, vi è un caso in cui il contribuente che continua ad esercitare la propria attività, modificando esclusivamente la forma giuridica della ditta, viene sottoposto a tassazione intermedia per mutamento di professione. È il caso del contribuente che trasforma la sua ditta individuale in società anonima: in tale evenienza, il professionista o commerciante che finora era attivo a titolo indipendente diviene dipendente e si considera dunque realizzato un mutamento di professione (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 402; Cortesi, La trasformazione di una società di persone in una società di capitali, in RDAT I–1994 p. 426; ASA 42 p. 33; p. 400).\n5.1.5.\nLe considerazioni che precedono impongono di concludere che il ricorrente svolgeva, fino al momento dell'uscita dalla società in nome collettivo, due attività lucrative: una di carattere dipendente, per la __________ __________, e una indipendente quale socio della collettiva. Stando così le cose, neppure mette conto interrogarsi circa la misura dell'attività personalmente svolta dal contribuente per la società in nome collettivo; si fa notare, tuttavia, che l'ispettore fiscale ha potuto constatare che parte del reddito derivante dalla snc era costituito dal corrispettivo per le prestazioni effettuate dal ricorrente.\n"}