{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-114_1996-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19032&nX40_KEY=4933400&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b19619afff3eed3ea1b1a0a67a8b8c08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:02:56", "Checksum": "dd1f91e1a197664cdb6574ff9e633dc9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.1.\nL'argomento dell'autorità fiscale, secondo cui, non avendo esercitato personalmente alcuna attività per la società in nome collettivo, il ricorrente non avrebbe cessato l'attività nel momento in cui ha cessato di esserne socio, non è condivisibile.\nIl reddito che egli conseguiva fintantoché partecipava alla collettiva era, infatti, reddito da attività lucrativa e non già reddito da partecipazioni o reddito della sostanza, indipendentemente dall'attività personalmente prestata.\n5.1.1.\nLa società in nome collettivo è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale (art. 552 cpv. 1 CO). I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio (art. 552 cpv. 2 CO).\nI rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di società (art. 557 cpv. 1 CO). In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società semplice, salvo le modificazioni risultanti dalle disposizioni speciali per le società in nome collettivo (art. 557 cpv. 2 CO). In particolare, la legge stabilisce che per ogni esercizio annuale e in conformità sia del conto dei profitti e delle perdite sia del bilancio saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio (art. 558 cpv. 1 CO). Potrà abbuonarsi ad ogni socio in conformità del contratto l'interesse della sua quota nel patrimonio sociale, anche se essa fosse diminuita in conseguenza di perdite verificatesi nell'esercizio annuale (art. 558 cpv. 2 CO). L'onorario stabilito contrattualmente per il lavoro d'un socio è considerato come un debito sociale nella determinazione degli utili e delle perdite (art. 558 cpv. 3 CO).\nIn difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte uguale nei guadagni e nelle perdite, senza riguardo alla specie e all'ammontare della sua quota (art. 533 cpv. 1 CO).\n5.1.2.\nDal profilo del diritto fiscale, l'art. 11 cpv. 1 LT stabilisce che le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le società semplici, come pure le unioni di persone o di beni senza personalità giuridica non soggiacciono all'imposizione in quanto tali. Il loro reddito e la loro sostanza viene aggiunta agli elementi imponibili dei singoli soci; un'analoga norma è prevista, per l'imposta federale diretta, all'art. 18 cpv. 2 DIFD.\nIn una decisione del 1966, il Tribunale federale aveva affermato che l'art. 18 cpv. 2 DIFD ha per oggetto il reddito della collettività di persone, cioè risponde alla domanda se determinati redditi costituiscano o meno redditi imponibili, senza che si debba più interrogarsi se gli stessi rappresentino per i soci dei redditi ai sensi dell'art. 21 DIFD (ASA 36 p. 280 ss.).\nIn una successiva sentenza del 1970, l'Alta Corte ha corretto tale affermazione, facendo notare che in realtà l'art. 18 cpv. 2 DIFD non risponde alla domanda che cosa sia imponibile, ma solo alla domanda chi sia contribuente, laddove dispone che il reddito di tali collettività deve essere aggiunto al rimanente reddito dei soci, in base alla loro quota di partecipazione al reddito della società. Alla domanda se vi sia reddito imponibile delle collettività di persone può darsi risposta solo ricorrendo agli articoli 21 e 22 DIFD. Accade infatti che più persone formino una società semplice non per conseguire in comune un reddito da attività lucrativa (art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD), bensì semplicemente per l'amministrazione comune del loro patrimonio privato o di determinante parti di tale patrimonio (p. es. immobili). Se, dunque, la società si limita a perseguire tale scopo, allora gli utili che essa consegue alienando parti del patrimonio non rappresentano reddito imponibile. Simili utili della società sono per contro imponibili ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD, se provengono da un'attività lucrativa esercitata dalla collettività di persone. In un tale caso, si deve accertare il reddito imponibile secondo gli articoli 21 e 22 DIFD, sul piano della società, ed attribuire quindi il risultato ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In una simile evenienza, è del tutto irrilevante che ogni socio abbia personalmente esercitato una effettiva attività finalizzata ad un guadagno, per conto della collettività. È invece sufficiente che vi sia una simile attività sul piano della collettività. Ciò accade anche nel caso in cui, p. es., solo un singolo socio abbia esercitato un'attività lucrativa professionale. Il socio che ha partecipato al perseguimento dello scopo lucrativo comune solo mediante il conferimento di sostanza deve accettare allora che gli sforzi intrapresi dallo specialista che ha guidato gli affari per conto di tutti i soci siano considerati come un'attività lucrativa propria. In virtù degli articoli 21 e 22 DIFD, dunque, l'utile netto complessivo conseguito dalla società mediante attività lucrativa è reddito imponibile (ASA 40 p. 346 ss., in particolare consid. 2).\n5.1.3.\nAnaloghe considerazioni, circa la natura del reddito dei soci delle collettività prive di personalità giuridica, si ricavano dalla giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali.\nAi fini del calcolo dei contributi AVS, infatti, sono considerati redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente anche le partecipazioni agli utili spettanti ai membri di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone, senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo (art. 17 lett. c OAVS)."}