{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-114_1996-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19032&nX40_KEY=4933400&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b19619afff3eed3ea1b1a0a67a8b8c08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:02:56", "Checksum": "dd1f91e1a197664cdb6574ff9e633dc9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1995.114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.3.\nVi è inoltre cambiamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio sent. CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria). Il TF ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126). Analogamente, il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).\n3.4.\nVa infine rilevato che, in caso di cambiamento di professione, occorre che la modifica delle fonti di reddito sia sostanziale (cfr. DTF 109 Ib 12; Beer, op. cit., p. 98).\n4. 4.1.\nIn una sentenza del 1975 (DTF 101 Ib 398; inoltre CDT n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.) il Tribunale federale aveva affermato, in palese contrasto con i princìpi sempre enunciati, che, in presenza di una variazione quantitativa del reddito, superiore ad una certa proporzione, si giustificano tassazioni intermedie anche per l'inizio o la cessazione di attività accessorie.\nA partire dalla sentenza 7 dicembre 1984 (cfr. DTF 110 Ib 313; ASA 54, 48; RTT 1988, 25; StE 1985 B 63.13 Nr. 6; StR 40, 399), il Tribunale ha risolto chiaramente la questione, consentendo anche di accantonare dei dubbi che potevano sorgere dalla lettura della sentenza del 1975.\n4.2.\nLa sentenza del 1984 ha pertanto espressamente dichiarato che la giurisprudenza stabilita con la decisione precedente doveva essere modificata. Il Tribunale federale ha allora indicato che, per decidere se l'inizio o la cessazione di una o più attività accessorie costituisca un motivo di intermedia, non bisogna prendere in considerazione la singola fonte di reddito, bensì la situazione professionale del contribuente ed i redditi che ne scaturiscono nella loro globalità. L'art. 21 DIFD propone infatti una nozione di reddito che si fonda sulla teoria dell'incremento globale del patrimonio netto, con computo sul passato (“Vergangenheitsbemessung”); non si giustifica pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base alle sue diverse fonti e di concludere che l'aggiunta o la scomparsa di una singola fonte di reddito può giustificare una tassazione intermedia.\n4.3.\nSi deve dunque negare che l'inizio di un'attività accessoria sia costitutivo di una profonda modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente, così come richiede la menzionata giurisprudenza. Tale conclusione, affermata nella citata sentenza del 1984 (in relazione al caso di un ristoratore che aveva acquistato un secondo ristorante), è stata successivamente confermata dallo stesso Tribunale federale, in varie altre occasioni (cfr., p. es., STF del 22 novembre 1985 in StE 1986 B 63.13 n. 8; STF del 10 dicembre 1985 in RF 41 p. 343) e già recepita, sul piano cantonale, anche da questa Camera (cfr. sent. CDT n. 337 del 31 dicembre 1991 in re A.G., con riferimento al caso di un impiegato comunale attivo pure come calciatore professionista; CDT n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.P., in RDAT II‑1993 n. 23t pp. 430-433, relativa al caso di un architetto che, pur continuando a svolgere la sua attività indipendente, realizza pure dei progetti quale dipendente di una società anonima da lui stesso rilevata).\n5. Nella fattispecie, l' Ufficio di tassazione ha negato la tassazione intermedia, argomentando che il ricorrente sarebbe stato un mero socio passivo della Società collettiva Figli di __________ __________, per la quale non avrebbe cioè esercitato alcuna attività. Tale circostanza basterebbe ad escludere che possa esservi stato un mutamento di professione od una cessazione dell'attività lucrativa.\n"}