Il ricorso deve dunque essere respinto anche su questo punto, non potendosi chiaramente trarre alcuna diversa conclusione dall'affermazione dei ricorrenti di avere liberato la propria società dai costi per le automobili a partire dal 1992; se così non fosse stato, infatti, l'importo ripreso nella loro tassazione sarebbe stato ben superiore a fr. 30'120.- in media annua, ma avrebbe potuto raggiungere il doppio. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 5'000.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.- per un totale di fr.