a Decreto fed. concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli, del 6 ottobre 1989). La decisione di vendere immediatamente all’indomani della scadenza del termine quinquennale stabilito dal decreto si configura allora come una decisione accortissima dal profilo commerciale, nella misura in cui ha permesso ai ricorrenti di sfruttare nel migliore dei modi le circostanze.