contro la tassazione 1993/94). Si tenga però presente che il menzionato decreto non avrebbe comunque avuto in nessun caso l’effetto di impedire ai ricorrenti di “liberarsi” dell’immobile, costringendoli invece a pagare gravosi interessi ipotecari fino alla scadenza del termine di divieto; lo stesso decreto urgente prevede infatti che “l’autorità cantonale autorizza un’alienazione prima della scadenza del termine di divieto se l’alienante non consegue alcun utile” (art. 4 cpv. 1 lett. a Decreto fed. concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli, del 6 ottobre 1989).