{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-113_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19031&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3756369579935ffc45087bffb830f1b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:00", "Checksum": "e50d7d149e619315c2abc2551a5b9473", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2.\nMa, se anche si volesse ammettere che i contribuenti si sono visti costretti ad alienare l'immobile da poco acquistato, in seguito alle difficoltà finanziarie determinate in prevalenza dall'acquisto della quota del comproprietario __________, ciò non sarebbe sufficiente ad escludere il carattere professionale della compravendita del 1991. A proposito delle circostanze esterne, che possono costringere un contribuente alla vendita, lo stesso Tribunale federale ha infatti riconosciuto che esse non escludono di per sé l’intenzione di lucrare; è il caso, p. es., di un’alienazione che avviene al fine di procurare mezzi liquidi all’azienda (ASA 57 p. 458) oppure per porre rimedio a difetti imprevisti (Sammlung BGE n. 660), oppure anche dell’acquisto di un terreno da parte di un ente pubblico che intende edificarvi un’opera di pubblica utilità (ASA 48 p. 417; Stocker, op. cit. p. 127). Neppure il fatto che un contribuente decida di vendere un fondo in seguito al sopraggiungere dell’invalidità basta ad escludere l’intenzione di conseguire un guadagno (RDAT II-1993 n. 37t). Si può persino affermare che, in molti casi, proprio i fattori esterni che obbligano a vendere costituiscono la molla che spinge a conseguire un guadagno per far fronte a difficoltà di liquidità o altre, più o meno passeggere (Soldini, op. cit., p. 399 s.; cfr. anche CDT n. 262 del 12 dicembre 1994 in re B.P.).\n5.3.\nMa c'è un ulteriore indizio che, nella fattispecie, induce a concludere per il carattere professionale dell'alienazione dell'immobile di __________ sopra __________. Dagli atti emerge infatti che i ricorrenti hanno appositamente differito l'alienazione per poter conseguire un utile immobiliare. Infatti, in diversi scritti indirizzati all'autorità fiscale nei mesi precedenti la vendita immobiliare, i contribuenti sottolineavano di voler procrastinare l'alienazione fino al novembre 1991, per evitare di dover sottostare alle limitazioni previste dal decreto federale concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli (v. p. es. le lettere del 7 novembre 1990 e del 9 ottobre 1991 all' Ufficio di tassazione, lo stesso contratto di mutuo con la signora __________ __________ del 15 novembre 1989, ed anche il reclamo del 18 gennaio 1995 contro la tassazione 1993/94). Si tenga però presente che il menzionato decreto non avrebbe comunque avuto in nessun caso l’effetto di impedire ai ricorrenti di “liberarsi” dell’immobile, costringendoli invece a pagare gravosi interessi ipotecari fino alla scadenza del termine di divieto; lo stesso decreto urgente prevede infatti che “l’autorità cantonale autorizza un’alienazione prima della scadenza del termine di divieto se l’alienante non consegue alcun utile” (art. 4 cpv. 1 lett. a Decreto fed. concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli, del 6 ottobre 1989). La decisione di vendere immediatamente all’indomani della scadenza del termine quinquennale stabilito dal decreto si configura allora come una decisione accortissima dal profilo commerciale, nella misura in cui ha permesso ai ricorrenti di sfruttare nel migliore dei modi le circostanze. Se si pensa che il decreto urgente del 1989 è stato adottato con l’intento di combattere la speculazione fondiaria, bisogna supporre che i contribuenti, differendo la cessione dell’immobile, siano stati mossi dalla preoccupazione di vedersi pregiudicata la possibilità di compiere un’operazione che il Consiglio federale avrebbe definito di carattere speculativo (cfr. il caso \"simmetrico\" del contribuente \"costretto\" a vendere prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto, già giudicato da questa Camera, in CDT n. 262 del 12 dicembre 1994 in re B.P.).\nE si osservi che, proprio per sottrarsi agli effetti del decreto federale in questione, i ricorrenti sostengono di aver acceso i mutui con i parenti domiciliati in Germania, in modo tale da poter disporre degli importi sufficienti a pagare gli interessi ipotecari nel lasso di tempo che dovevano lasciar trascorrere per poter alienare con profitto; è lecito dubitare che i contribuenti si sarebbero sobbarcati tale ulteriore aggravio, se non avessero avuto la concreta aspettativa di poter conseguire un utile di rilievo, una volta venute meno le limitazioni poste dal diritto federale. Di fronte ad una operazione condotta con tanta maestria appare decisamente troppo modesto il giudizio che i ricorrenti danno di se stessi, laddove dichiarano di avere avuto semplicemente \"fortuna\".\n5.4.\nNe consegue che, per quanto attiene all'imposizione del reddito da commercio di immobili a titolo professionale, il ricorso deve essere respinto.\n6. Si tratta di confrontarsi, infine, con la questione dell'imposizione dell'importo di fr. 30'120.- in media annua, corrispondente alla distribuzione dissimulata di utili risultante dalla contabilità della __________ __________ __________. Risulta infatti che l' Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, effettuando la tassazione IC 1991 della società anonima fondata dai ricorrenti, ha ripreso a titolo di utile imponibile spese non ammesse per complessivi fr. 60'239.-; si tratta, in particolare delle spese connesse con il contratto di leasing delle automobili e degli ulteriori costi relativi ai veicoli.\n"}