{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-113_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19031&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3756369579935ffc45087bffb830f1b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:00", "Checksum": "e50d7d149e619315c2abc2551a5b9473", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSapere se una vendita isolata sia da considerare commercio professionale di immobili, amministrazione patrimoniale o occasione fortuita di transazione immobiliare dipende, in ultima analisi, dalle circostanze del caso particolare. Decisiva per il giudizio non è la situazione esistente inizialmente, al momento dell'acquisto, ma quella che risulta al momento della vendita (STF 26 marzo 1976 in re Ri., p. 9). Così, una operazione iniziata e fatta con intenti speculativi può perdere tale caratteristica per le particolari condizioni che si verificano al momento, determinante, della vendita: e viceversa (cfr. sent. CDT 274/88 cit. in RTT 1990, p. 358 ss.).\n4. Lo svolgimento complessivo dell'operazione immobiliare che ha avuto per oggetto le particelle n. __________/__________/__________ di __________ __________ __________ impone di confermare le conclusioni cui è pervenuta l'autorità di tassazione.\n4.1.\nUn indizio cui il Tribunale federale dà sempre particolare rilievo è l'impiego, da parte del contribuente, di crediti notevoli per l'acquisto di fondi (cfr. DTF 96 I 666; ASA 46 p. 423; Stocker, Die steuerliche Abgrenzung der selbständigen Erwerbstätigkeit von der privaten Vermögensverwaltung, Basilea 1992, p. 118). Non si vede infatti come sia possibile parlare, in simili casi, di oculata amministrazione patrimoniale, quando il capitale investito è costituito esclusivamente o quasi da rilevanti prestiti ricevuti da terzi (Soldini, op. cit., p. 395). Nella fattispecie, l'acquisto dell'immobile di __________ da parte dei ricorrenti era stato integralmente finanziato mediante un mutuo ipotecario della __________ __________ __________ prima e del __________ __________ poi. Non appare pertinente, a tale proposito, l'eccezione dei ricorrenti, secondo cui il finanziamento sarebbe avvenuto, almeno in parte, mediante un anticipo ereditario, anzitutto perché, come detto, il mutuo copriva l'intero prezzo di acquisto dell'immobile (fr. 2'000'000.-), ed in secondo luogo per il fatto che quello che essi definiscono anticipo ereditario è in realtà stato considerato dalla stessa madre del signor __________ come mutuo. Quest'ultimo era, inoltre, destinato a finanziare non già l'acquisto della proprietà immobiliare bensì il pagamento degli interessi ipotecari (cfr. il contenuto della Darlehensvereinbarung del 15 novembre 1989 tra __________ e __________ __________).\n4.2.\nSi vuole poi sottolineare che l'operazione immobiliare in questione è stata condotta da persone che esercitano una professione che presenta connessioni strettissime con il commercio di immobili. I coniugi __________, titolari al momento dell'acquisto dell'immobile di una ditta attiva nel campo delle mediazioni immobiliari, hanno fondato il 14 luglio 1986 la __________ __________ __________, il cui scopo è \"l'acquisto, la vendita, la gerenza, la mediazione, l'amministrazione e la costruzione di beni mobili e immobili e ogni partecipazione finanziaria in genere\". Ebbene, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale \"il fatto che un contribuente si avvalga delle proprie conoscenze professionali... è già da solo un indizio di attività commerciale\" (cfr. Schmidt, op. cit., p. 13 e giurisprudenza ivi citata). Ed è innegabile che le conoscenze professionali di un mediatore immobiliare siano più utili di quelle di chi svolge un'altra professione, per conseguire un utile mediante la compravendita di immobili (cfr. CDT n. 239 del 27 ottobre 1993 in re M.P.).\n4.3.\nUlteriore indizio di commercio professionale di immobili è l'espletazione di attività volte a valorizzare il fondo (Soldini, op. cit., p. 396 s.; Stocker, op. cit., p. 122 s.), per esempio, attrezzandolo a fini urbanistici ed edificandolo (ASA 45 pag. 468), o creando singole unità abitative e costituendo una proprietà per piani (DTF 104 Ib 170). Ebbene, nella fattispecie, la signora __________ e il signor __________, divenuti comproprietari per un mezzo ciascuno dell'immobile di __________ __________ __________, lo hanno alienato nel 1991 dopo avere costituito quattro unità in proprietà per piani: le PPP n. __________, __________ e __________ sarebbero poi state vendute alla __________ __________ per complessivi fr. 3'300'000.-, mentre la PPP n. __________ sarebbe stata alienata a __________ __________ __________.\n5. Ma l'argomento principale che i ricorrenti sollevano al fine di confutare la tesi dell'autorità fiscale è rappresentato dalle circostanze intervenute in seguito all'acquisto dell'immobile, che hanno comportato quello che viene definito un \"cambiamento di programma\". Il fallimento di uno dei tre comproprietari avrebbe infatti costretto gli altri comproprietari, cioè la signora __________ ed il signor __________, a sopportare l'acquisto della quota di costui. Ne sarebbe derivato un aggravio degli oneri ipotecari, che sarebbe in breve tempo divenuto insostenibile per i ricorrenti.\n5.1.\nSi deve osservare, in primo luogo, che non si vede come si possa parlare, in un caso come quello del fallimento di un comproprietario, di obbligo per gli altri comproprietari di acquistare la quota del fallito. Se i ricorrenti avessero voluto evitare le conseguenze onerose dell'acquisto della quota del signor __________, sarebbe infatti bastato rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione legale cui hanno diritto i comproprietari e consentire in tal modo il trasferimento della quota di un terzo ad un acquirente.\n"}