{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-113_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19031&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3756369579935ffc45087bffb830f1b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:00", "Checksum": "e50d7d149e619315c2abc2551a5b9473", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.113\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 14 giugno 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 94/95)\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ -__________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. I coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________ -__________, svolgono l'attività di agenti immobiliari alle dipendenze della __________ __________ __________ di __________ -__________.\nAvendo essi alienato, nel novembre 1991, la casa di cui la signora __________ era comproprietaria per un mezzo insieme al signor __________ __________, in parte alla __________ __________ __________ ed in parte al signor __________ __________ __________, al prezzo di complessivi fr. 4'100'000.-, l' Ufficio di tassazione di Locarno, notificando loro la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 19 dicembre 1994, aggiungeva ai redditi dichiarati dai coniugi __________ un ulteriore reddito di fr. 371'660.- per l'imposta cantonale (IC) e di fr. 440'000.- per l'imposta federale diretta (IFD), spiegando nell'allegata motivazione di avere ravvisato nella compravendita in questione i caratteri di un'operazione di carattere professionale. Inoltre, imponeva un importo di fr. 30'120.- in media annua, corrispondente ad una distribuzione dissimulata di utili risultante dalla tassazione della __________ __________ __________.\nCon reclamo allo stesso Ufficio di tassazione, i contribuenti contestavano l'imposizione del reddito conseguito dalla compravendita della propria casa, argomentando di averla venduta solo per esservi stati costretti dal sopravvenuto fallimento di un comproprietario della stessa, il signor __________, e dal trasferimento all'estero del secondo comproprietario, il signor Scherrer. Quanto alla distribuzione dissimulata di utili, ne chiedevano lo stralcio in considerazione del fatto che i costi per il leasing dei veicoli intestati alla società erano stati assunti dagli stessi contribuenti fin dal 1992.\nL'autorità di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 15 maggio 1995, confermando di ritenere adempiuti i presupposti in presenza dei quali la giurisprudenza del Tribunale federale parla di commercio professionale di immobili. Nella fattispecie, tale conclusione era suggerita, in particolare, dall'acquisto dell'immobile in comproprietà con terze persone, dalle modalità di finanziamento, dalla stretta correlazione di tale compravendita con l'attività immobiliare svolta dai contribuenti. Confermava pure l'imposizione della distribuzione dissimulata di utili.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ impugnano la suddetta decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione di Locarno, postulando lo stralcio del reddito da commercio di immobili a titolo professionale. Dopo aver descritto le modalità di acquisto dell'immobile, nel 1986, sottolineano come l'intenzione originaria fosse quella di trasferire nella casa in questione la neocostituita __________ __________ __________ nonché la loro famiglia. Quanto alle modalità di finanziamento, osservano di aver beneficiato non solo di un mutuo bancario ma anche di un credito della madre del signor __________. Ribadiscono poi di aver venduto solo per esservi stati costretti e di aver conseguito un utile solo \"per fortuna\".\nI ricorrenti contestano poi nuovamente la ripresa di fr. 30'120.- a titolo di distribuzione dissimulata di utili.\n3. Secondo gli art. 18 cpv 1 lett. a LT e 21 cpv.1 lett. a DIFD costituisce reddito imponibile qualsiasi provento proveniente da attività lucrativa, anche se accessoria, a prescindere dalla sua regolarità o dalla sua frequenza. Ne consegue che anche il guadagno realizzato attraverso la compravendita di un immobile è imponibile nel senso delle citate norme se è frutto di attività lucrativa.\nIn base ad una pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; ASA 59, pag. 480 consid. c; cfr. pure Schmidt, La recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di tassazione di negozi immobiliari e di commercio di immobili a titolo professionale, in: Fiscalità - Atti della giornata di studio del 25 ottobre 1989 organizzata dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 1989, p. 14; Soldini, Il commercio professionale di immobili alla luce della giurisprudenza federale e cantonale e nella prospettiva della nuova Legge tributaria, in RDAT I-1994 p. 385 ss.). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (cfr. STF 24 luglio 1992 in re La., p. 6)."}