Essendo stato tolto il nulla osta fiscale, non sussistevano, secondo la ricorrente, altre possibilità di controllo, l’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni non essendo autorizzata a rilasciare alcuna dichiarazione al notaio rogante. Avverte inoltre che l’ACC era al corrente sin dal 29 maggio 1992 che il notaio rogante aveva trattenuto un ingente importo a garanzia, tant’è che aveva scritto all’amministratore della venditrice ricordandogli i debiti fiscali non ancora soluti.