{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-112_1996-06-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19030&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "317a832fed495bdb01687ab2e8301d7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.112"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:34", "Checksum": "c4ddcb652349030e9edbdd5290c7be21", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.112\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi |\nstatuendo sul ricorso del 13 giugno 1995\nin materia di: Ipoteca legale imposte 1988-1991 (IC 93/95)\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il 23 dicembre 1991 l’__________ __________ di __________ esercitava il diritto di compera che vantava sulla part. n. __________ RFD di __________ di proprietà della __________ __________ __________ di __________.\nA quasi tre anni di distanza dall’esercizio del diritto di compera, più precisamente il 10 novembre 1994 l’Ufficio cantonale di esazione in Bellinzona notificava all’__________ __________ di __________ quattro conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale relativi agli anni 1988, 1989, 1990 e 1991. In detti conteggi venivano esposte, siccome garantite da ipoteca legale, sia l’imposta immobiliare del due per mille sul valore di stima ufficiale, pari a fr. 9’476,20, sia l’imposta sull’utile che veniva cifrata in fr. 27’188,55 per il 1988, in fr. 22’849,15 per il 1989, in fr. 15’844,20 per il 1990 e in fr. 173’976.-- per il 1991. L’imposta sull’utile di quest’ultimo periodo era comprensiva dell’utile scaturito dal trapasso dell’immobile di proprietà della __________ __________ __________ all’__________ __________ a seguito dell’esercizio di compera da parte di quest’ultima.\nA seguito del reclamo presentato dall’__________ __________, dette tassazioni venivano confermate con decisione su reclamo del 17 maggio 1995, cui venivano allegati quattro nuovi conteggi confermativi.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso l’__________ __________, assistita dall’avv. __________, chiede l’annullamento dei quattro conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale relativi agli anni 1988-1991.\nIl rappresentante della ricorrente fa presente che, nella sua qualità di notaio, aveva trattenuto un cospicuo importo sul valore della contrattazione a garanzia di qualsiasi imposta dovuta dalla venditrice, ma di averglielo versato dopo aver ottenuto da __________ __________, amministratore della __________ __________ __________, l’assicurazione che non vi erano più arretrati d’imposta. Essendo stato tolto il nulla osta fiscale, non sussistevano, secondo la ricorrente, altre possibilità di controllo, l’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni non essendo autorizzata a rilasciare alcuna dichiarazione al notaio rogante.\nAvverte inoltre che l’ACC era al corrente sin dal 29 maggio 1992 che il notaio rogante aveva trattenuto un ingente importo a garanzia, tant’è che aveva scritto all’amministratore della venditrice ricordandogli i debiti fiscali non ancora soluti. Lamenta la scorrettezza dell’amministratore della venditrice e della società fiduciaria che lo assisteva, ma anche il silenzio osservato dall’ACC verso il notaio, chiedendo che la compratrice venga protetta nella propria buona fede.\nCon riferimento alla particolare relazione con l’immobile invoca infine la sentenza n. __________ del 27 agosto 1993, che aveva negato che il reddito conseguito dal commerciante professionale d’immobili fosse assistito da ipoteca legale.\nCon osservazioni del 20 marzo 1996 la Divisione delle contribuzioni propone l’accoglimento parziale del ricorso e, meglio, l’annullamento del conteggio relativo al 1991 e la conferma invece degli altri tre. Richiama, nel merito la sentenza del 9 agosto 1995 del Tribunale federale.\n3. Imposta sull'utile 1991\nLa Divisione delle contribuzioni, come si è visto, propone l’abbandono del conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale per l'imposta sull'utile del 1991, scaturito dall’alienazione dell’immobile.\n3.1.\nL'esistenza della relazione particolare con l'immobile dell'imposta dovuta dalla società immobiliare che aliena un immobile di sua proprietà era stata affermata in recenti sentenze di questa Camera (per tutte, CDT n. 42 del 14 aprile 1994 in re a.z.).\nLa Camera osservava in particolare quanto segue:\n«Gli ammortamenti rappresentano la perdita di valore subita dalla sostanza fissa dell’azienda nel corso di un determinato periodo di tempo. La diminuzione di valore della sostanza si traduce, in base al principio della variazione del capitale netto, in un onere da addebitare al conto economico (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell’azienda, Bellinzona 1993, p. 88 s.). La parte non contabilizzata del valore del patrimonio aziendale costituisce delle riserve occulte; fra queste rientrano quelle “obbligatorie”, che sono determinate dall’applicazione delle regole del CO relative ai criteri da adottare per la valutazione degli attivi, come nel caso degli immobili, che devono essere registrati a bilancio al prezzo di acquisto anche se il valore venale è superiore (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 195). Tali riserve vengono realizzate, in particolare, al momento della vendita dei beni aziendali.\nEbbene, nel caso di una società, dalla cui contabilità risulta che la quasi totalità degli attivi è sempre stata rappresentata dagli immobili e la totalità dei ricavi dagli affitti incassati, non è difficile concludere che l’utile contabile realizzato al momento della vendita degli immobili sia integralmente riconducibile agli attivi di cui si è detto».\n"}