Rivier, Droit fiscal suisse, pp. 319 s.). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr., per tutte, CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.). 4. 4.1. Nel periodo di computo 1991-92, che fa stato per la tassazione 1993-94 la contribuente dichiara sull'arco di due anni entrate per fr. 77'368.--, così composte: fr. 19'392.-- reddito del lavoro, fr.