- che la Camera di diritto tributario ha recentemente precisato che la regola, per cui non è consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi nel Canton Ticino in base al reddito conseguito in un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente, non tollera eccezioni, neppure per impiegati e funzionari pubblici, che rimangono alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.T.); - che, in altri termini, la delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.);