{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-110_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19028&nX40_KEY=4711559&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "090e04a9ec3f53adf0b00e32498b4c6b"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:34:46", "Checksum": "de16796ce0239a9be31c8c31ccedcb6e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- che deducibile è il maggior costo cioè la parte del dispendio che supera quello normalmente causato dal pasto consumato a casa: se il pranzo di mezzogiorno è regolarmente preso fuori domicilio la deduzione è accordata in via forfettaria, cioè, per il periodo 1993/94, è riconosciuto in deduzione l'importo di fr. 2'400.- ai fini dell'imposta cantonale (cfr. decreto del CdS del 10 novembre 1992, pubblicato in BU 1992, 339) ed anche dell'IFD (circolare n. __________ del 21 luglio 1992 dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni), mentre se il dipendente beneficia di facilitazioni (es. mensa) da parte del datore di lavoro detto importo è ridotto della metà cioè a fr. 1'200.-;\n- che appare ineccepibile la decisione dell'autorità di tassazione di ammettere la sola deduzione delle spese per recarsi, in bicicletta dal domicilio al luogo di lavoro, situati entrambi a __________, perché la distanza fra i due luoghi è sufficientemente contenuta da permettere il rientro al domicilio per consumarvi il pranzo di mezzogiorno;\n- che quanto detto in merito alle modalità di calcolo dell'imponibile ai fini dell'imposta cantonale non vale naturalmente per l'IFD, per la quale non vi è stato alcun inizio di assoggettamento: in tal caso entrano pertanto in considerazione i redditi del biennio 1991/92 ed anche le relative deduzioni per spese professionali;\n- che, sebbene né la LT né il DIFD prevedano la possibilità di una restituzione degli atti all'autorità di tassazione, ma al contrario l'autorità di ricorso disponga del più ampio potere di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di massima pronunciarsi nel merito di un gravame; tuttavia il Tribunale federale, pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato che, in determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti all'autorità inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di ricorso ha stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad un nuovo accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p. 387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 278);\n- gli atti sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione, perché proceda, in primo luogo, ad effettuare un nuovo calcolo dell'imponibile ai fini dell'IC 1993/94, conformemente alle norme sull'inizio di assoggettamento, e, in secondo luogo, a verificare ai fini dell'IFD le affermazioni dei ricorrenti circa le spese di trasporto e di doppia economia domestica, che il signor __________ __________ avrebbe sostenuto negli anni 1991 e 1992, per recarsi da __________ a __________ a lavorare e per rientrare al domicilio settimanalmente;\n- che, infatti, è indubbio che, se fosse dimostrato che il contribuente ha svolto il proprio lavoro a __________, sia pure limitatamente ad un periodo di cinque mesi all'anno, quando ancora era domiciliato nel Canton __________, egli avrebbe diritto alle deduzioni che spettano al Wochenaufenthalter.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD, 144 LIFD e 231 LT-1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 maggio 1995 è annullata e gli atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, perché proceda secondo quanto indicato nella motivazione della sentenza.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT-1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146 LIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}