{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-110_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19028&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "090e04a9ec3f53adf0b00e32498b4c6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:40", "Checksum": "e256b3fc20b493c3a96df392c5220495", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 13 giugno 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 91/95)\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n- che i coniugi __________ e __________ __________ __________ sono illimitatamente imponibili nel Canton Ticino dal 1° dicembre 1992, data in cui hanno trasferito il proprio domicilio da __________ (__________) a __________;\n- che, pertanto, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava loro, con due distinte decisioni del 13 febbraio 1995, una tassazione IC1991/92 (per inizio assoggettamento) ed una tassazione IC/IFD 1993/94, nelle quali commisurava il reddito del lavoro in fr. 71'290.- in media annua;\n- che, con reclamo all'autorità fiscale, i contribuenti contestavano la mancata concessione di ogni deduzione per spese professionali e chiedevano, in via principale, la deduzione delle spese sostenute per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro, quando ancora abitavano a __________, oppure, in via subordinata, la deduzione delle spese per recarsi a lavorare in bicicletta dal nuovo domicilio di __________ alla fabbrica __________ situata nello stesso comune;\n- che, con due decisioni del 29 maggio 1995, l' Ufficio di tassazione concedeva solo la deduzione delle spese di trasporto, per lo spostamento in bicicletta da casa alla fabbrica __________ (fr. 400.- per IC 1992 e fr. 500.- per IC/IFD 1993/94), mentre negava quella per il pasto di mezzogiorno argomentando che la distanza di solo un chilometro e mezzo permette al contribuente di rincasare per il pranzo;\n- che, con tempesivo ricorso alla Camera di diritto tributario, limitato peraltro alla tassazione IC/IFD 1993/94, i coniugi __________ ed __________ __________ __________ tornano a chiedere la deduzione delle spese professionali negate dall' Ufficio di tassazione;\n- che, se in linea di principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT), tuttavia all'inizio dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 96 cpv. 1 LT).\n- che non è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146), poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale, mentre il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113);\n- che la Camera di diritto tributario ha recentemente precisato che la regola, per cui non è consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi nel Canton Ticino in base al reddito conseguito in un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente, non tollera eccezioni, neppure per impiegati e funzionari pubblici, che rimangono alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.T.);\n- che, in altri termini, la delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.);\n- che, di conseguenza, deve chiaramente essere censurata l'impugnata decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha calcolato il reddito imponibile per l'imposta cantonale 1992 e 1993/94 non sulla base dei redditi conseguiti a partire dal 1° dicembre 1992, cioè dal trasferimento del domicilio nel Canton Ticino, bensì sommando i redditi conseguiti negli interi anni civile 1991 e 1992;\n- che deve pertanto essere intrapreso un nuovo calcolo del reddito imponibile, sulla base dei redditi percepiti dal 1° dicembre 1992, e non entra in considerazione, di conseguenza, la possibilità di concedere ai ricorrenti, come richiesto in via principale, la deduzione delle spese di trasporto e di doppia economia domestica sostenute dal signor __________ __________ allorché era ancora domiciliato nel Canton __________, trattandosi di spese che non presentano alcuna relazione con i redditi imponibili;\n- che, per quanto attiene alle deduzioni per doppia economia domestica, l'art. 25 LT e l'art. 22bis DIFD consentono alle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente di dedurre le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e dal pernottamento, nei limiti stabiliti, ai fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del Consiglio di Stato, e, ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);\n- che fra i presupposti per il riconoscimento delle deduzioni in discorso, oltre alla lunghezza del percorso, entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa ecc.;"}