Spiega che quest'ultima aveva dichiarato un canone di locazione di fr. 3'000.– solo perché, prima di alienare a lui metà dell'appartamento, tutti gli interessi ipotecari erano a suo carico; il ricorrente contribuiva tuttavia al pagamento degli interessi in questione, essendo stato fin dal principio condebitore solidale. 3. All'udienza del 5 dicembre 1995, le parti, con il consenso del Presidente della Camera, hanno concordato di ridurre il valore locativo della metà dell'appartamento occupata dal ricorrente a fr. 13'200.– in media annua. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto.