{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-108_1995-08-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19026&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "913e977667dec72704b2396204e9cc22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:22", "Checksum": "b3477c34d58dcc95a25a2d9164fb867b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.108\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 7 giugno 1995\nin materia di: IC 93/94 (IC 89/95)\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________, domiciliata ad __________ fino al 31 dicembre 1994, svolge l'attività di consulente PR a titolo indipendente. Non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 1993/94, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna le notificava con decisione del 27 giugno 1994 la tassazione d'ufficio IC/IFD 1993/94. In essa, commisurava il reddito aziendale in fr. 65'000.- ed il reddito imponibile in fr. 64'000.-. La contribuente interponeva tempestivo reclamo, allegando la contabilità 1991/92 e chiedendo di volere di conseguenza modificare la tassazione per apprezzamento. L'autorità fiscale chiedeva allora alla reclamante dei chiarimenti circa determinate spese contabilizzate e, non avendo ricevuto alcuna risposta, riduceva l'imponibile a fr. 50'000.- in media annua, argomentando che comunque le entrate risultanti dalla contabilità non coprivano il suo dispendio.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ produce alcune fatture a comprova di spese risultanti dalla contabilità nonché il contratto di locazione stipulato nel 1981.\n3. 3.1.\nSecondo l'art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT).\nQuesta Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. sent. CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z).\n3.2.\nCome detto, l’autorità fiscale ha ritenuto che il reddito aziendale dichiarato dalla contribuente non fosse proporzionato al suo dispendio. Non occorre, allora, fare altro che verificare il calcolo effettuato dall’ Ufficio di tassazione (dispendio nel biennio 1991/92), tenendo presente, peraltro, che, come risulta dal contratto di locazione allegato al ricorso, l'importo mensile di fr. 1'800.- si riferisce al canone pagato dalla ricorrente e dal suo convivente, sicché lo stesso deve essere dimezzato.\nMancando ogni documentazione al riguardo, i premi della cassa malati vengono commisurati, per economia di giudizio, in fr. 3'300.- all'anno, pari all'importo massimo ammesso in deduzione ai fini dell'imposta cantonale per il periodo fiscale 1993/94. Quanto alle spese per l'automobile, pare più che prudenziale il modo di procedere dell'autorità fiscale, che ha ripreso, a titolo di parte privata, la metà delle spese contabilizzate, ovvero fr. 6'300.- per il 1991 e fr. 5'000.- per il 1992.\nPer i costi relativi al sostentamento, all’abbigliamento, alla biancheria, all’igiene, alla salute e agli oneri domestici, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello prevede un importo mensile di fr. 940.- per persone sole (cfr. Tabella del minimi di esistenza, del 1° aprile 1992). Nella fattispecie, quantificando il fabbisogno mensile in fr. 900.-, per tener conto del fatto che la ricorrente formava una sola economia domestica con il convivente, sicché i costi effettivi avrebbero potuto essere leggermente inferiori, si giustifica l'aggiunta di ulteriori ulteriori fr. 21'600.-. In tale somma non sono compresi, ovviamente, né vacanze né divertimenti o altre spese voluttuarie che comunque rientrano nel tenore di vita di una persona attiva, sicché appare equo elevare quest'ultimo importo a fr. 30'000.-.\nIl calcolo del dispendio per due anni si presenta dunque nel modo seguente:\nreddito aziendale fr. 48'062.-\naffitto (fr. 43'200 : 2) fr. 21’600.-\nimposte (IC, IFD, ICom) fr. 15'268.-\ncassa malati fr. 6'600.-\nspese private automobile fr. 11'300.-\nsostentamento, abbigliamento, vacanze ecc. fr. 30’000.-\nTOTALE fr. 48'062.- fr. 84'768.-\nLa differenza fra il reddito dichiarato e le spese sostenute, che deve essere aggiunta al reddito aziendale, ammonta a fr. 36'706.- per due anni, pari a fr. 18'353.- in media annua.\n4. Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente nella misura di un mezzo.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione dell'8 maggio 1995 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 50'000.- a fr. 42'384.-.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 200.-\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.-\nper un totale di fr. 300.-\nsono a carico della ricorrente in ragione di un mezzo (fr. 150.-).\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}