Essa configura quindi indubitabilmente un inizio d'attività lucrativa che dà luogo, in linea di principio, ad una tassazione intermedia. Si tratta, dunque, di verificare - per quanto detto in precedenza - solo se la variazione complessiva del reddito dei coniugi possa esser considerata irrilevante. E' immediatamente evidente che non è così: il reddito del marito è infatti rimasto invariato, sicché l'inizio dell'attività della moglie ha comportato un incremento netto del 35% circa. 6. Il ricorso contesta marginalmente anche la quantificazione del reddito che l' Ufficio di tassazione ha attribuito alla moglie dal momento dell'inizio dell'attività.