4.3. Non può quindi essere seguito il ragionamento sviluppato dai ricorrenti nell'atto di ricorso, che, muovendo da una fattispecie diversa (RDAT 1993 II p. 430), in cui l'inizio dell'attività accessoria si realizzava nella persona del medesimo contribuente, il marito, e non in quella dell'altro coniuge, trae la conclusione che l'unica condizione per cui si possa allestire una tassazione intermedia in caso di inizio dell'attività, anche parziale, da parte di uno dei coniugi fino a quel momento inattivo, sia quello quantitativo, facendo invece completamente astrazione da quello qualitativo.