{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-107_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19025&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1e48f957ac4be943cf63832c6fae0ee5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:39", "Checksum": "e8ab45216623c38812e1d7397e56aaf8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.107\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nA' sensi degli articoli 10 cpv. 1 LT e 13 cpv. 1 DIFD, i coniugi non legalmente e effettivamente separati sono considerati come un unico contribuente e i loro redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque sia il regime dei beni - c.d. sostituzione fiscale - (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 64 ss.; Känzig, Wehrsteuer, 2. ed., Basilea 1982, 1. parte, p. 145 ss.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 26 ss.). Tuttavia, la moglie è un soggetto fiscale, così come il marito; i presupposti dell'obbligo fiscale devono cioè essere integrati separatamente in ognuna delle due persone. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente (STF 16 giugno 1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino, in Sammlung n. 700; CDT n. 205 del 28 settembre 1993).\n4.3.\nNon può quindi essere seguito il ragionamento sviluppato dai ricorrenti nell'atto di ricorso, che, muovendo da una fattispecie diversa (RDAT 1993 II p. 430), in cui l'inizio dell'attività accessoria si realizzava nella persona del medesimo contribuente, il marito, e non in quella dell'altro coniuge, trae la conclusione che l'unica condizione per cui si possa allestire una tassazione intermedia in caso di inizio dell'attività, anche parziale, da parte di uno dei coniugi fino a quel momento inattivo, sia quello quantitativo, facendo invece completamente astrazione da quello qualitativo.\n4.4.\nD'altra parte, si è detto però che la tassazione intermedia presuppone una sensibile variazione del reddito del contribuente. Ebbene, secondo il Tribunale federale, nel caso dei coniugi, bisogna tener conto del fatto che essi formano un'unità economica e sono imposti sul cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori imponibili del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP IX, p. 172; STF 16 giugno 1989 cit.; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B. contro Commissione cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in Sammlung n. 710; CDT n. 205 del 28 settembre 1993). Su tali presupposti, l'Alta Corte ha negato esservi motivo d'intermedia, in presenza di una crescita complessiva del reddito pari, in un caso, all'8,56%, e, in un altro, al 10% circa.\n5. Ora, che nella fattispecie si sia in presenza di un motivo di tassazione intermedia, è assolutamente indubbio. È infatti accertato che la signora __________ __________ ha iniziato il 10 giugno 1991 un'attività lucrativa a tempo parziale di due ore al giorno per i cinque giorni della settimana presso la Banca __________ di __________. Tale attività, anche se non svolta a tempo pieno ma soltanto ridotto, ha connotazioni di durevolezza e non di mera occasionalità contrassegnata da interruzioni, cambiamenti, riprese sempre di breve o brevissima durata. Essa configura quindi indubitabilmente un inizio d'attività lucrativa che dà luogo, in linea di principio, ad una tassazione intermedia.\nSi tratta, dunque, di verificare - per quanto detto in precedenza - solo se la variazione complessiva del reddito dei coniugi possa esser considerata irrilevante. E' immediatamente evidente che non è così: il reddito del marito è infatti rimasto invariato, sicché l'inizio dell'attività della moglie ha comportato un incremento netto del 35% circa.\n6. Il ricorso contesta marginalmente anche la quantificazione del reddito che l' Ufficio di tassazione ha attribuito alla moglie dal momento dell'inizio dell'attività.\n6.1.\nVa ricordato che in caso di tassazione intermedia (art. 99 LT) gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT). All'inizio dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD).\nSia la LT sia il DIFD non stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo di computo avuto riguardo alla 'ratio' della norma, allo scopo di ottenere un risultato che rifletta la situazione reale del contribuente (DTF 103 Ib 322; STF, II CDP 5.9.1984 in re D. Me., inedita, consid. 2 b; Känzig, Wehrsteuer ad art. 41, num. 12).\nCome rilevato dal Tribunale federale in DTF 103 Ib 344 la formulazione 'calcolato su un anno' e - data l'identità dei principi - anche quella del diritto cantonale 'riportato a dodici mesi' (cfr. art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento (STF del 5 settembre 1984, consid. 2; Rep. 1980 pag. 33).\n"}