{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-107_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19025&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1e48f957ac4be943cf63832c6fae0ee5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:39", "Checksum": "e8ab45216623c38812e1d7397e56aaf8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.107\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 8 giugno 1995\nin materia di: IC/IFD 91/92 int. (IC/IFD 88/95)\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. L' Ufficio di tassazione di Bellinzona ha allestito con effetto dal 10 giugno 1991 fino alla fine del periodo di tassazione (31 dicembre 1992) una tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa della moglie, in cui ha esposto ai coniugi __________, accanto al reddito del marito __________ di fr. 66'910.-- (accertato nella tassazione ordinaria del 31 luglio 1992), il reddito della moglie __________ di fr. 23'235.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione intermedia del 13 marzo 1995).\nAssistiti dall'avv. __________, i coniugi __________ hanno presentato reclamo in tempo utile contestando gli estremi della tassazione intermedia, poiché il reddito conseguito dalla moglie deriverebbe da un'attività accessoria.\nL' Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo con decisione dell' 8 maggio 1995, argomentando che __________ __________ , precedentemente casalinga, ha iniziato con effetto dal 10 giugno 1991 un'attività a tempo parziale, che dà luogo a una tassazione intermedia.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________, sempre assistiti dall'avv. __________, chiedono l'annullamento della tassazione intermedia. Argomentano che l'attività che __________ __________ ha iniziato il 10 giugno 1991 è un'attività accessoria, che viene svolta durante due ore al giorno per cinque giorni la settimana presso la Banca __________ di __________. Principalmente __________ __________ continua a occuparsi dell'educazione della figlia, che ora frequenta la scuola elementare.\nRibadisce in sostanza che il reddito da attività accessoria della moglie deve essere considerato fiscalmente come reddito conseguito dallo stesso unico contribuente in aggiunta al reddito da attività principale (art. 10 LT), irrilevante essendo che il reddito da attività principale sia conseguito dal marito e quello accessorio dalla moglie.\nRichiama al riguardo la sentenza pubblicata in RDAT 1993 II pp. 430 ss.\n3. Di regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 262). A sua volta l'art. 99 cpv. 1 lett. b LT, appoggiandosi sostanzialmente alla giurisprudenza relativa all'art. 96 DIFD, indica quali motivi di intermedia la modificazione durevole delle fonti di reddito come l'inizio e la cessazione dell'attività lucrativa, il passaggio da un'attività dipendente a una indipendente o viceversa, aggiungendovi il pensionamento.\n4. Da quanto detto discende anzitutto che la semplice variazione di reddito - quali che ne siano le dimensioni - è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia. Deve dunque dapprima accertarsi se sia dato uno dei motivi di intermedia; nella fattispecie, l'autorità fiscale ha proceduto alla tassazione intermedia, ritenendo esservi l'inizio di un'attività lucrativa.\n4.1.\nIn generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all'entrata nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell'attività lucrativa a causa dell'età o di malattia (DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT 1988, 27). \"Si può evidentemente immaginare che un contribuente muti professione diverse volte; è legittima però una tassazione intermedia solo quando si ha a che fare con un cambiamento radicale dell'attività (come per esempio il passaggio da un'attività dipendente ad un'attività indipendente e viceversa; STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig, Wehrsteuer, 2. ediz., n. 26 ad art. 42 DIFD con citazioni) oppure quando, nel caso di mutamento profondo dell'attività, subentra una variazione sostanziale particolarmente incisiva e durevole del reddito (STF 101 Ib 403 consid. 2b; cfr. anche ASA 53, 190/191 consid. 3b)\" (cfr. RTT 1980, p. 27).\nIn breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio che una tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa, come pure per mutamento di professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della tassazione ordinaria (CDT n. 205 del 28 settembre 1993).\n"}