Quanto ai contributi di superficie ed a quelli per la siccità, la Camera si è rivolta alla Divisione delle contribuzioni ed ha potuto accertare che gli stessi sono compresi nel calcolo delle UBG fiscali. Ne consegue che i soli contributi che devono essere imposti in aggiunta al reddito sociale calcolato con il sistema delle UBG sono quelli per i detentori di bestiame. Dagli stessi non si giustifica chiaramente di ammettere alcuna deduzione, non essendovi alcuna spesa materiale che vi sia connessa direttamente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto.