Tali principi vigono anche per i contribuenti che conseguono un reddito agricolo a titolo indipendente. Per coloro che tengono una contabilità, il reddito agricolo netto si determina in conformità dei criteri generali invalsi nel diritto commerciale. In assenza della contabilità si procede alla valutazione del reddito sociale (CDT n. 420 del 25 novembre 1988 in re R.G.).