{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-106_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19024&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4e0c5052bcc24671e6b95fe42dff2678"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:39", "Checksum": "216d3973692ed4f45db654295ff03fb0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.106\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer quanto concerne l'imponibilità dei sussidi federali di superficie, contestata dal contribuente, occorre rilevare che tali sussidi migliorano la situazione finanziaria dell'agricoltore, e sono pertanto imponibili (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 96; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, p. 325; CDT n. 147 del 28 giugno 1991 in re R.S.). Va detto, d'altra parte, che nelle UBG sono già presi in considerazione i contributi per detentori di vacche e i contributi alle spese di bestiame. Non vi sono considerati, per contro, sicché devono essere imposti separatamente, i contributi per detentori di bestiame (cfr. Istruzione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 29 aprile 1992 agli Uffici circondariali di tassazione).\nQuanto ai contributi di superficie ed a quelli per la siccità, la Camera si è rivolta alla Divisione delle contribuzioni ed ha potuto accertare che gli stessi sono compresi nel calcolo delle UBG fiscali.\nNe consegue che i soli contributi che devono essere imposti in aggiunta al reddito sociale calcolato con il sistema delle UBG sono quelli per i detentori di bestiame. Dagli stessi non si giustifica chiaramente di ammettere alcuna deduzione, non essendovi alcuna spesa materiale che vi sia connessa direttamente.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 maggio 1995 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 10'922.-.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}