{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-103_1995-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19021&nX40_KEY=4711559&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c7b40db574f450e85b8db72fba23971"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:14", "Checksum": "0efad558f2fa79f37d719ef8e364c60f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.103\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sul ricorso del 1 giugno 1995\nin materia di: IC/IFD 91/92\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l’ Ufficio di tassazione ha esposto a __________ __________ un reddito da titoli e capitali di fr. 16’079.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione dell’ 11 aprile 1994), confermato anche in seguito con decisione su reclamo del 29 maggio 1995, in cui di precisa che il reddito in discussione corrisponde al dividendo di fr. 32’159.-- versato agli azionisti dalla ditta __________ __________ __________ di __________.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede la riduzione del reddito da titoli a complessivi fr. 20’903,55, pari a quanto effettivamente incassato dalla ditta __________ __________ __________.\nL’ Ufficio di tassazione con osservazioni del 9 giugno 1995 spiega che l’importo effettivamente incassato corrisponde all’importo lordo del dividendo detratta l’imposta preventiva di fr. 11’255,75.\nLa Camera ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per eventualmente ritirare il ricorso, vista la precisazione fornita dall’ Ufficio di tassazione. Il ricorrente non ne ha però fatto uso.\n3. I dividenti sono imponibili per l’ IC, giusta l’art. 19 lett. b LT 1976, quale reddito della sostanza mobiliare. Analogamente lo sono per l’ IFD, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD, che assoggetta all’imposta qualsiasi reddito che derivi da sostanza mobile, tra cui le quote di utile provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni genere.\nVa d'altro lato ricordato che la trattenuta della preventiva, voluta dal legislatore per garantire il pagamento delle imposte, non esime il contribuente dal dichiarare nella tassazione ordinaria la sostanza e il relativo reddito. Così facendo egli acquisisce il diritto incondizionato al recupero dell'imposta preventiva. Non dichiarandoli, invece, egli perde, come dispone l'art. 23 LIP, il diritto al rimborso (ASA 62 p. 342 ss.; RDAF 50 / 1994 p. 280; inoltre, CDT n. 439-441 del 6 novembre 1981 in re A.T.).\n4. Orbene, nel caso in esame, il dividendo erogato al ricorrente dalla __________ __________ __________ è stato, come per gli altri quattro soci, nel 1989 di fr. 32’159,30. Egli ha però ricevuto effettivamente solo fr. 20’903,55, poiché la __________ __________ __________ ha trattenuto, come le impone la legge, l’imposta preventiva del 35%. Ciò non toglie che il ricorrente debba dichiarare l’intero dividendo, al lordo cioè della trattenuta per la preventiva e non soltanto il dividendo netto. Egli avrà nondimeno diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta se avrà presentato, nei termini di legge, l’elenco titoli debitamente compilato, che serva anche da formulario per la domanda di rimborso della preventiva.\nIl ricorso, alla luce delle chiare spiegazioni fornite dall’ Ufficio di tassazione nella risposta del 9 giugno 1995 si appalesa temerario.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 200.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--\nper un totale di fr. 250.--\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}