, p. 112 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 384). Tale deroga, che introduce nella sistematica della legge una sorta di masso erratico, pone delicati problemi non sempre di immediata soluzione. Quando ad esempio il proprietario di un immobile esegue investimenti volti al risparmio energetico poco dopo aver acquistato l’immobile, occorre decidere se simili opere vadano globalmente comprese nei costi di riattazione e quindi non siano deducibili in virtù di quanto esposto al consid. 3.3, oppure invece se non debbano comunque essere considerate deducibili malgrado denotino uno stretto nesso temporale con altre opere di restauro o di ripristino dell’immobile.