3.4. Un esame particolare meritano in questo contesto le opere volte al risparmio energetico. Indubitabilmente, tali opere costituiscono delle vere e proprie opere di miglioria. Tuttavia il Legislatore, per ragioni di politica extra-fiscale intesa a favorire misure di risparmio energetico da parte dei proprietari di immobili, ha voluto consentirne la deduzione, derogando al principio generale che non ammette la deduzione delle spese che aumentano il valore dell’immobile (cfr. Circolare ACC n. 33/2 dell’ 8 settembre 1992, cifra 3; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, p. 181; CDT n. 112 del 19 aprile 1985 in re H. K.; Zwahlen, op. cit., p. 112 s.;