{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-102_1995-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19020&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8475ec653432330d5b238095a1f404af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:17", "Checksum": "2efc20b7d32eddec1744329dd27af824", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nEsaminando le singole voci di spesa, rientrano tra i costi deducibili i premi d'assicurazione per l'edificio, cioè nella fattispeie l'assicurazione incendi ed acqua e responsabilità civile, per complessivi fr. 936.-- in media annua (cfr. Masshardt / Tatti, Commentario, Lugano 1985, p. 180; Reimann / Zuppinger / Schärrer, op. cit., p. 344; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, cit., p. 374 s.). Non possono invece essere concessi in deduzione né la tassa per l'acqua potabile né le spese di pulizia della fognatura né le spese di illuminazione, riscaldamento e acqua calda (ibidem; cfr. anche l'allegato n. 2 alla Circolare n. __________ dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni).\n5. Ricapitolando, devono essere concesse le seguenti deduzioni:\n- vetri isolanti fr. 589.--\n- riscaldamento ad alto rendimento fr. 16'878.--\n- razionalizzazione impianto elettrico fr. 1'335.--\n- isolazione porta nord fr. 1'850.--\n- assicurazioni fr. 1'872.--\ntotale fr. 22'524.--\npari a fr. 11'262.-- di media annua.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell' 8 maggio 1995 è riformata nel senso che la deduzione per spese di manutenzione (cifra 16.a) è portata da fr. 1'275.-- a fr. 11'262.-- di media annua.\n§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente Il Segretario"}