{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-102_1995-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19020&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8475ec653432330d5b238095a1f404af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:17", "Checksum": "2efc20b7d32eddec1744329dd27af824", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.4.\nUn esame particolare meritano in questo contesto le opere volte al risparmio energetico. Indubitabilmente, tali opere costituiscono delle vere e proprie opere di miglioria. Tuttavia il Legislatore, per ragioni di politica extra-fiscale intesa a favorire misure di risparmio energetico da parte dei proprietari di immobili, ha voluto consentirne la deduzione, derogando al principio generale che non ammette la deduzione delle spese che aumentano il valore dell’immobile (cfr. Circolare ACC n. 33/2 dell’ 8 settembre 1992, cifra 3; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, p. 181; CDT n. 112 del 19 aprile 1985 in re H. K.; Zwahlen, op. cit., p. 112 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 384).\nTale deroga, che introduce nella sistematica della legge una sorta di masso erratico, pone delicati problemi non sempre di immediata soluzione. Quando ad esempio il proprietario di un immobile esegue investimenti volti al risparmio energetico poco dopo aver acquistato l’immobile, occorre decidere se simili opere vadano globalmente comprese nei costi di riattazione e quindi non siano deducibili in virtù di quanto esposto al consid. 3.3, oppure invece se non debbano comunque essere considerate deducibili malgrado denotino uno stretto nesso temporale con altre opere di restauro o di ripristino dell’immobile.\n3.5.\nOrbene, a mente di questa Camera, la risposta deve essere data tenendo conto della ratio specifica cui simili investimenti ubbidiscono e non del principio generale, vale a dire della sistematica della legge, che nega la deduzione delle spese che incrementano il valore dell’immobile. Diversamente si finirebbe per negare la deducibilità degli investimenti di risparmio energetico, di cui il Legislatore ha voluto ammettere la deduzione per ragioni di politica energetica, indipendentemente dalla loro natura intrinseca di costi di investimento.\nL'esecutivo argoviese ha perfettamente colto la frizione creatasi nella sistematica della legge consentendo la deduzione delle misure di risparmio energetico, tant’ è che ne ha espressamente previsto la deduzione indipendentemente dal loro carattere di costi d’investimento (AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 383; inoltre p. 306 con riferimento al § 19 cpv. 3 StGV-AG).\nIn questo stesso senso ha deciso anche il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel, che in una sentenza del 4 settembre 1992 ha stabilito che \"contrairement aux frais d' entretien d' un immeuble, les frais engagés même immédiatement après l' acquisition d' un immeuble par le contribuable pour des travaux permettant d' économiser l' énergie sont déductibles du revenu\" (RF 50 / 1995 p. 149). Anche secondo i giudici neocastellani, la distinzione tra costi di manutenzione e costi di investimento (miglioria) \"n'a aucune raison d'être s'agissant d'une question qui ne porte pas sur la manière d'imposer en fonction de la capacité contributive, mais concerne uniquement la manière dont on veut promouvoir, sur le plan fiscal, les investissements visant à économiser de l'énergie\" (RF 1995 p. 151).\n3.6.\nDevono quindi essere concesse, conformemente alla Circolare n. __________/__________, le seguenti deduzioni per risparmio d'energia. Va ammessa integralmente la spesa per la posa di vetri isolanti (fr. 589.--). Va inoltre parzialmente ammessa la spesa per l'installazione di una stufa ad alto rendimento energetico (fr. 25'318.--) e, meglio per la parte eccedente la sostituzione del precedente impianto che non sarebbe deducibile in ragione della stretta connessione temporale con l'acquisto dell'immobile. Essa viene fissata equamente in due terzi. Lo stesso dicasi per la razionalizzazione dell'impianto elettrico in funzione del risparmio energetico (fr. 2'003.--). Parzialmente e, meglio, nella misura di un terzo appare equo ammettere anche la deduzione per la porta d'entrata nord con installazione di doppi vetri isolanti\n(fr. 3'700.--).\nNon può invece essere ammessa la deduzione per l'isolazione della doccia e la posa di nuove piastrelle (fr. 1'442.--), in quanto appare avere in modo nettamente preponderante carattere di spesa di manutenzione effettuata in stretta connessione temporale con l'acquisto dell' immobile. Lo stesso dicasi per la posa del contatore dell'acqua potabile (fr. 273.--), per gli adattamenti necessari per la sostituzione di elementi della cucina (fr. 550.--), per la sostituzione di apparecchi di cucina risalenti agli anni sessanta (fr. 5'680.--) e intonacatura del locale (fr. 138.--).\n4. In linea di principio è inoltre ammessa la deduzione delle spese di amministrazione e di gestione (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, all'art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD, n. 161, p. 649; Feldmeier, Die steuerliche Behandlung der Liegenschaftskosten, in RF 41 1986, p. 456).\n4.1.\nPer costante giurisprudenza, questa Camera, ha sempre considerato che le spese di riscaldamento, così come quelle d'acqua, elettricità, fognatura, spazzatura ecc. costituiscono dei consumi fiscalmente considerati, come nel caso degli inquilini, destinazione di reddito per il contribuente e la sua famiglia (cfr. CDT n. 246 del 10 giugno 1983 in re F.T.; CDT n. 372 del 2 settembre 1983 in re E.M.; art. 32 lett. a LT e 23 DIFD; CDT n. 489 del 12 dicembre 1986 in re Ma.; v. anche Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT II 1991, p. 308).\n"}