{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-102_1995-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19020&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8475ec653432330d5b238095a1f404af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:17", "Checksum": "2efc20b7d32eddec1744329dd27af824", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 26 maggio 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94 /IC/IFD 83/95)\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l’ Ufficio di tassazione di Locarno ha esposto a __________ e __________ __________ un valore locativo della propria casa, situata a Verscio, di fr. 5’100.--, dal quale ha dedotte forfetariamente le spese di manutenzione in ragione del 25%, vale a dire di fr. 1’275.-- (cfr. notifica della tassazione del 13 marzo 1995).\nCon tempestivo reclamo del 12/17 marzo 1995 i contribuenti hanno chiesto la deduzione analitica delle spese di gestione e di manutenzione della loro casa, sopportate negli anni di computo 1991-92, ivi comprese quelle rivolte al risparmio energetico. Con decisione su reclamo dell’ 8 maggio 1995 l’UT ha invece confermato la deduzione forfetaria concessa in sede di notifica della tassazione, argomentando che lavori di riattazione effettuati immediatamente dopo l’acquisto dell' immobile non possono essere dedotti dal reddito lordo secondo la giurisprudenza del Tribunale federale. L'acquisto risale infatti al 15 dicembre 1989.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________ chiedono nuovamente la deduzione analitica delle spese di gestione e di manutenzione, ivi comprese quelle per il risparmio energetico.\n3. 3.1.\nLa legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT). Analogamente la legge federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD). Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, all'art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD, n. 161, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A. D.R., in RTT 1983 p. 106). Non sono invece deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art. 32 lett. e LT). Queste spese sono infatti considerate degli investimenti (cfr. ASA 41 p. 179 ss.; RTT 1973 p. 79 ss.; CDT n. 282/91 del 31 ottobre 1991 in re CE M.; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.).\n3.2.\nParticolare importanza riveste la deduzione delle spese di riattazione di un immobile appena acquistato. Se in un primo tempo la giurisprudenza del Tribunale federale considerava spese di manutenzione ogni spesa tecnicamente qualificabile come tale, con la sentenza pubblicata in DTF 99 Ib 362 ss. (cfr. ASA 42 p. 536 ss.) la massima istanza giudiziaria della Confederazione ha modificato la propria prassi, privilegiando l'interpretazione economico-soggettiva, poiché solo in questo modo si tien correttamente conto della capacità contributiva del soggetto fiscale. Secondo il Tribunale federale l'immobile al momento dell'acquisto rappresenta un determinato valore, che dipende in particolare dal suo stato di conservazione. Possono pertanto essere dedotte dal reddito lordo unicamente quelle spese che servono a mantenere o ripristinare questo valore. Le spese di manutenzione che provocano un aumento di valore che va al di là di quello che aveva l'immobile al momento dell'acquisto, sono invece da considerare quali spese (non deducibili) per l'acquisto o il miglioramento di beni patrimoniali secondo l'art. 23 DIFD. Ne consegue, di regola, che lavori di riattazione effettuati immediatamente dopo l'acquisto non possono essere dedotti dal reddito lordo. Sono deducibili solo i costi sopportati per eliminare un danno verificatosi dopo l'acquisto. Questa soluzione si impone, secondo il TF, anche per ragioni di parità di trattamento, con riferimento alla capacità contributiva, tra i contribuenti che acquistano un immobile in cattivo stato di manutenzione e quelli che lo acquistano dopo l'esecuzione dei lavori di restauro da parte del venditore (cfr. inoltre DTF 103 Ib 197 ss., ASA 47 p. 203 ss.; ASA 49 p. 563 ss., cons. 3 a; ASA 50 p. 70 ss.; Zwahlen, Die einkommensteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, Basilea, 1986, p. 91 ss.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 382 s.; Circolare ACC n. 33/2 dell' 8 settembre 1992, cifra 3.1).\n3.3.\nIn altre parole, nel caso di riattazione di immobili fatiscenti, il Tribunale federale ha rinunciato a esaminare la natura di ogni singola spesa; ha adottato cioè una visione economico-soggettiva (subjektiv-wirtschaftliche Betrachtungsweise), che privilegia il punto di vista di chi effettua simili opere e beneficia del reddito dell’immobile, piuttosto che il nesso della spesa con l’immobile, per accertare se si tratti di un costo volto singolarmente a mantenerne il valore o a incrementarlo, vale a dire se di manutenzione o di miglioria (Zwahlen, op. cit., p. 93; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, loc. cit.).\n"}