Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l’ Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha esposto ad __________ __________, limitatamente imponibile in Svizzera, un reddito della sostanza (valore locativo) di fr. 15’650.--, accordandole la deduzione forfetaria per spese di manutenzione. Per l’aliquota, l’ autorità fiscale ha preso in considerazione un reddito all’estero di fr. 150’000.-- e una sostanza di un milione di franchi (cfr. notifica della tassazione del 16 agosto 1994, confermata in sede di reclamo con decisione del 24 aprile 1995). 2. Con il presente, tempestivo ricorso la contribuente, assistita dall’ avv. __________.