Ribadisce inoltre che la richiesta di tassazione intermedia per riduzione del salario è da mettere in relazione anche alla separazione. Nega in particolare che al suo caso possa trovare applicazione la giurisprudenza in CDT n. 146 del 22 agosto 1994, chiedendo che il suo caso venga deciso in base alle condizioni in vigore nel momento in cui ha presentato la richiesta di intermedia, vale a dire nel 1991. Secondo il ricorrente, se la sua domanda fosse stata presa tempestivamente in considerazione, sarebbe stata senz'altro accolta. Ribadisce infine di essersi ridotto lo stipendio per evitare il fallimento della società con tutte le conseguenze del caso.