{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-9_1995-04-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18896&nX40_KEY=4711563&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "12c73a39976f621afed2cfaceabe4c73"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:57", "Checksum": "8e0544315fededa92afa070e1c387f09", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.4\n5.4.1\nQuesta Camera, cui non sfuggono certo le difficoltà economiche in cui è venuto a trovarsi il ricorrente prima per la separazione poi per la recessione economica, non può, per quanto precede, accogliere la domanda di tassazione intermedia.\nDall'esame dell'incarto fiscale della società anonima, di cui il ricorrente è azionista unico, non si può non trarre la conclusione che la diminuzione del salario non è tanto da mettere in relazione con una variazione dell'orario lavorativo, quanto piuttosto con il calo o addirittura con l'improvviso tracollo della cifra d'affari: negli anni 1988 e 1989 di ca. fr. 600'000.-- all'anno, nel 1990 ancora di fr. 532'000.--, ma nell'anno successivo di soli fr. 280'000.--.\nTale conclusione è confermata, fra l'altro, dall'evoluzione del personale della stessa società: negli ultimi anni, con il decrescere della cifra d'affari, vi è stata infatti una parallela diminuzione dei collaboratori della società. Se ancora nel 1990 la __________ __________ __________ __________ __________ aveva retribuito cinque collaboratori oltre al ricorrente, anche se solo uno di essi con un importo di un certo rilievo (l'impiegata __________ __________: fr. 52'000.-), nell'anno successivo invece l'impiegata __________ ha percepito un salario di soli fr. 17'333.- (nel 1992 fr. 45'916.-) e l'unico altro collaboratore fr. 9'116.25 (nel 1992 fr. 6'446.-).\n5.4.2\nBisogna negare la possibilità di estendere l'interpretazione dell'art. 99 lett. e LT fino al punto da farvi rientrare ogni diminuzione del reddito connessa con l'andamento degli affari della società anonima. L'unico momento in cui la legge consente infatti di procedere ad una tassazione intermedia è infatti quello in cui il rapporto di lavoro subordinato con la società anonima dovesse definitivamente cessare. Se si dovesse ammettere la possibilità di derogare ai princìpi cui si ispira il sistema fiscale, per passare alla tassazione \"nel presente\" a seconda dell'evoluzione della cifra d'affari, si dovrebbe naturalmente emettere una tassazione intermedia anche in presenza di un decremento di quest'ultima, ma allora la tassazione intermedia diverrebbe la regola e non l'eccezione.\nD'altronde si è già accennato alla natura delle questioni socio-economiche che hanno ispirato l'introduzione della lett. e dell'art. 99 LT; in nessun modo è possibile trasformare tale disposizione in una sorta di clausola generale che permetta di agevolare il contribuente che, per qualunque difficoltà economica, si trovi a dover fronteggiare una carenza di liquidità.\n5.4.3\nPer un caso come quello sottoposto alla Camera dal ricorso in esame, assodato che la riduzione del salario è avvenuta per evitare il fallimento, entra in considerazione, piuttosto che la tassazione intermedia, la possibilità di presentare una domanda di condono.\nL'art. 224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti.\nLa domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va presentata alla Divisione delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT).\nLa decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte comunali (art. 268 cpv. 2 LT).\nQuesta Camera non può che invitare il ricorrente ad indirizzare un'istanza di condono all'autorità competente.\n5.4.4\nQuanto, infine, alla lamentata applicazione con effetti retroattivi della nuova giurisprudenza in materia di tassazione intermedia, si sottolinea che la sentenza n. 146 del 22 agosto 1994 non rappresenta la modifica di una prassi preesistente, per il semplice fatto che il problema dell'applicabilità dell'art. 99 lett. e LT all'azionista unico dipendente della propria società anonima non era mai stato precedentemente affrontato dalla giurisprudenza, ed ancor meno si presenta come una modifica legislativa, essendo la disposizione in questione immutata. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'autorità fiscale avrebbe invece dato luogo ad una disparità di trattamento se gli avesse concesso la tassazione intermedia pur conoscendo la recente decisione in senso contrario di questa Camera.\nAnzi, proprio l'inesistenza di una precedente prassi difforme spiega perché l'autorità fiscale abbia tardato ad emettere la propria decisione, avendo verosimilmente atteso un chiarimento giurisprudenziale.\n6. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere respinto. In considerazione delle difficili condizioni economiche del ricorrente, riconosciute da questa Camera, si rinuncia tuttavia a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese giudiziarie, nonostante la soccombenza.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 LT\ndichiara\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\nIl Presidente: Il Segretario:"}