{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-9_1995-04-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18896&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "12c73a39976f621afed2cfaceabe4c73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:35", "Checksum": "05b79a75b1649f57c3699b81f43d8419", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2\nMa anche se la contestazione fosse stata sollevata in tempo utile, essa non avrebbe avuto miglior sorte.\n4.2.1\nInfatti, di regola, l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT). In caso di tassazione intermedia (art. 99 LT) gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT). All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell' assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT).\n4.2.2\nOrbene, trattandosi di una tassazione intermedia per separazione, non era dunque questione di ricalcolare i redditi del lavoro, attualizzandoli, poiché detti fattori non sono toccati dall'intermedia per separazione. Si trattava unicamente, da un lato, di separare le partite, attribuendo a ognuno dei coniugi separati i propri fattori di reddito e di sostanza in base alla tassazione ordinaria del periodo 1989-90, che ha per base di calcolo in biennio precedente (1987-88), e, dall'altro, di dedurre dalla partita del marito, come è stato fatto, gli alimenti versati alla moglie separata.\n4.2.3\nDiversa invece la questione di un'eventuale tassazione intermedia anche per diminuzione del reddito da attività salariata ex art. 99 lett. e LT. In tal caso, come si vedrà in seguito, si tratterà di esaminare innanzi tutto se ne ricorrano gli estremi e successivamente, se del caso, di calcolare il nuovo reddito del lavoro dal momento in cui si è realizzato lo specifico motivo di tassazione intermedia.\n5. 5.1Intermedia per diminuzione del salario\n5.1.1\nLa vigente legge tributaria si basa, come già ricordato al consid. 4.2 sul sistema della tassazione sul passato (praenumerando), secondo cui nel periodo fiscale si considera il reddito conseguito nel periodo di computo, vale a dire nei due anni civili precedenti (art. 95 cpv. 1 LT; si veda inoltre per il diritto federale l'art. 41 cpv. 1 DIFD). Tale sistema si fonda sul presupposto che il reddito conseguito nel periodo fiscale sia analogo a quello conseguito nel periodo di computo. Tuttavia, sia la legislazione fiscale cantonale che quella federale prevedono dei correttivi. Dati determinati presupposti stabiliti dalla legge (art. 99 LT; si vedano per l'IFD gli articoli 42 e 96 DIFD), l'elemento imponibile viene fissato in base ai redditi conseguiti a partire dal momento in cui tali presupposti si sono verificati. Si parla in simili casi di tassazione intermedia, voluta per evitare che una modifica permanente delle basi della tassazione, che altrimenti sarebbe presa in considerazione soltanto nel periodo successivo di tassazione, abbia conseguenze inaccettabili dal profilo di un'imposizione rispettosa dell'effettiva capacità contributiva (cfr. RTT 1989 p. 253 ss. con rif. STF del 10 settembre 1985 in re M.N.; inoltre Messaggio del Consiglio federale concernente l'ordinamento delle finanze dal 1951 al 1954, del 19 luglio 1950 in FF 1950 p. 561; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, 1985, ad art. 96 p. 416 ss. Rivier, Droit fiscal suisse, 1980, p. 262 e ss.).\nDi conseguenza, l'onere fiscale viene adattato alle mutate condizioni di reddito del contribuente.\n5.1.2\nPer quanto concerne la legislazione cantonale, l'art. 99 LT enumera i casi in cui il reddito e la sostanza sono oggetto di tassazione intermedia. In particolare, secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. e LT si fa luogo ad intermedia in caso \"di modificazione durevole del reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata a titolo principale nella misura di almeno il 50%\". La lettera e dell'art. 99 LT è stata introdotta con la modifica del 3 novembre 1986, in vigore dal 1° gennaio 1987, (BU 86, pag. 323) al fine di adeguare la legislazione tributaria in materia di intermedia alle mutate condizioni sociali (cfr. Messaggio finanze N. 3077 del 26 agosto 1986), poiché era sempre più frequente che una persona - a causa di svariati motivi, personali, congiunturali, od altri - in luogo di cessare definitivamente la sua attività lucrativa, scegliesse o fosse costretta a svolgere una professione a tempo parziale. Al Legislatore è quindi parso opportuno concedere la tassazione intermedia ogni qualvolta si realizzi una durevole modificazione del reddito in ragione di almeno il 50%, a prescindere dal contemporaneo verificarsi di eventi quali l'età, la malattia, l'impegno familiare o la disoccupazione, poiché, simili condizioni, non facilmente definibili, avrebbero dato adito a seri problemi interpretativi, con conseguente stato di incertezza giuridica (Messaggio finanze N. __________, cit., p. 3).\nDal citato Messaggio e dal relativo Rapporto (Rapporto della speciale Commissione del Gran Consiglio, N. __________, del 27 ottobre 1986) appare chiaro che il legislatore ha richiesto il verificarsi cumulativo delle seguenti tre condizioni:\n- la prima, qualitativa, riferita ad una variazione del reddito da attività lucrativa dipendente;\n- la seconda, temporale, riferita alla durevolezza della variazione;\n- la terza, quantitativa, riferita all'entità della variazione, stabilita dalla lettera della norma nel 50%.\nAttorno a quest'ultima condizione si è sviluppata un'ampia giurisprudenza, che ha consentito di precisare diversi aspetti. In particolare che la modifica del reddito sia la conseguenza di un evento generatore, vale a dire di un aumento o di una riduzione dell'orario lavorativo e non una semplice oscillazione di reddito (RDAT I-1992 p. 217; inoltre Soldini, La tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente del 50%, in Rep. 1991 215 ss.; CDT n. 118 del 21 giugno 1993 in re P.S.).\n"}